Con il primo motivo, depositato al Palazzaccio, la difesa sottolinea che sarebbe stato violato l'articolo 140 del codice di procedura civile e lamenta l'omessa motivazione del giudice onorario circa in ordine ai motivi che avrebbe addotto a sostegno della validità della notificazione e della ricezione della raccomandata. In particolare il ricorrente sostiene che il plico sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva, circostanza del tutto ignorata dal giudice di pace.
Ad avviso della sesta sezione civile il ricorso è pienamente fondato. Infatti, scrivono in una laconica sentenza i Supremi giudici, che la motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento «risultano regolarmente notificate», omettendo di esaminare i documenti di cui è detto in ricorso. Anche la Procura generale di Piazza Cavour ha chiesto in udienza di accogliere il ricorso del professionista.
Solo qualche giorno fa la Cassazione aveva sdoganato le raccomandate di Equitalia la cui validità viene messa in discussione da Ctp e Ctr di tutta Italia. In particolare con la sentenza n. 25128 di poco più di una settimana fa la sezione tributaria ha espressamente affermato che la cartella notificata dal concessionario della riscossione a mezzo raccomandata è valida anche in assenza dell'identificazione del ricevente.
