
«Il condòmino proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza inedita n. 14107/'12, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene».