È illegittimo il regolamento comunale sulla Tia che prevede l'applicazione della quota fissa della tariffa per le attività le cui superfici sono produttive di rifiuti speciali. Queste superfici sono totalmente escluse dalla tassazione. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 4756 del 26 settembre 2013. La regola vale anche per la Tarsu, la Tares e il nuovo tributo sui rifiuti (Tari) che entrerà in vigore il prossimo anno. Per i giudici di palazzo Spada, il comune non ha alcun potere regolamentare di disciplinare il trattamento fiscale dei rifiuti speciali né di deliberare «la tariffa seppure limitata alla componente fissa». In effetti, il tributo sui rifiuti non può essere applicato sulle superfici o sulle aree nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono rifiuti speciali. Tuttavia le superfici in cui vengono prodotti anche rifiuti speciali non sono né escluse dal tributo né esenti. Nella determinazione della superficie non si tiene conto solo di quella parte di essa dove si formano questi rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Quindi, non si conteggia la parte di superficie che ha questa destinazione nell'ambito di un immobile. E l'esclusione dell'obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico si ha solo nei casi in cui sia fornita dimostrazione del loro avvio al recupero, con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento. Qualora il produttore abbia fornito la prova di aver avviato effettivamente al recupero i rifiuti, per la relativa superficie non è prevista la detassazione ma una riduzione della misura della tassa che il comune ha facoltà di stabilire con un'apposita norma regolamentare rapportata proporzionalmente «all'entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti» (circolare del ministero delle finanze n. 111/1999). La riduzione della tassa può quindi essere calcolata in base a un coefficiente di proporzionalità rispetto ai rifiuti destinati al recupero. Fermo restando che, anche nelle ipotesi di recupero totale dei rifiuti, idoneamente documentato, non si ottiene l'esonero totale dall'assoggettamento al prelievo tributario, in quanto lo stesso è finalizzato a coprire i costi comuni e collettivi del servizio. Spetta al contribuente provare quale parte dell'immobile debba essere esclusa dalla tassazione.