PRIMO CASO. È appena arrivata una cartella oppure una ingiunzione e l'importo richiesto comprende il pagamento degli interessi, ritenuti illegittimi e siamo ancora in tempo per impugnarla. L'interessato deve mandare una raccomandata oppure una posta elettronica certificata all'esattore e al comando dell'organo che ha accertato l'infrazione (ad esempio la polizia municipale) e chiedere l'annullamento parziale in autotutela degli interessi. Se non riceve risposta entro il termine per impugnare (trenta giorni), si deve fare un ricorso al Giudice di Pace nel quale si chiede di rideterminare l'importo dovuto, oltre il rimborso delle spese di procedura sostenute (contributo unificato). L'alternativa è di limitarsi a pagare la cifra decurtata dagli interessi, anche se il rischio è di sbagliare il conteggio e di vedersi esposto a eventuali esecuzioni da parte dell'esattore (pignoramento, fermo amministrativo).
SECONDO CASO. È arrivata una cartella oppure una ingiunzione, il pagamento non è stato effettuato e sono decorsi i termini per impugnarla, ma l'esecuzione non è ancora iniziata. La cosa migliore è prendere contatto con l'esattore e il comando dell'organo che ha accertato l'infrazione, rivolgendo una istanza con raccomandata o pec, e concordare il pagamento della somma decurtata degli interessi. Meglio prevenire ganasce o pignoramenti.
TERZO CASO. È arrivata una cartella oppure una ingiunzione, il pagamento non è stato effettuato e sono decorsi i termini per impugnarla, ma l'esecuzione è in corso. L'interessato deve mandare una raccomandata oppure una posta elettronica certificata all'esattore e al comando dell'organo, che ha accertato l'infrazione (ad esempio la polizia municipale), e, offrendo il pagamento della somma effettivamente dovuta, chiedere l'annullamento parziale in autotutela degli interessi. Se non riceve risposta, si deve impugnare l'esecuzione, con il patrocinio di avvocato, promuovendo una opposizione, con la quale si chiede la riduzione dell'importo dovuto, oltre il rimborso delle spese di procedura sostenute (spese legali, contributo unificato).
QUARTO CASO. È arrivata una cartella oppure una ingiunzione, il pagamento è stato effettuato e non sono decorsi i termini per impugnarla. L'interessato deve mandare una raccomandata oppure una posta elettronica certificata all'esattore e al comando dell'organo che ha accertato l'infrazione (ad esempio la polizia municipale) e chiedere l'annullamento parziale in autotutela degli interessi e il rimborso delle somme pagate in eccedenza. Se non riceve risposta entro il termine per impugnare, si deve fare un ricorso al giudice di pace nel quale si chiede di rideterminare l'importo dovuto, oltre il rimborso delle somme pagate in eccedenza e delle spese di procedura sostenute (contributo unificato). Specificare che il pagamento è stato fatto, ma senza rinuncia a chiedere somme non dovute, considerata che la questione era dubbia e solo con il parere dell'avvocatura si è raggiunta la certezza.
QUINTO CASO. È arrivata una cartella oppure una ingiunzione, il pagamento è stato effettuato, ma sono decorsi i termini per impugnarla. L'interessato deve mandare una raccomandata oppure una posta elettronica certificata all'esattore e al comando dell'organo che ha accertato l'infrazione (ad esempio la polizia municipale) e chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza. Se non riceve risposta, si deve fare una causa al giudice civile (visti gli importi si tratterà per lo più di cause di competenza del giudice di pace), nella quale si chiede di accertare che l'importo pagato è maggiore di quello dovuto e si chiede la condanna al rimborso delle somme pagate in eccedenza e delle spese di procedura sostenute (contributo unificato).
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