
La circolare ricorda che una definizione specifica di «diritti di licenza» è fornita dall'art. 12, par. 2, del Modello Ocse, ai sensi del quale con tale termine si indicano i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di ( ) brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti ».
Si tratta di una definizione che «non conosce» il diritto doganale e che inquadra l'ampia fattispecie nella esclusiva prospettiva della fiscalità diretta. Essa, infatti, mette sullo stesso piano, tra gli altri, brevetti e marchi da una parte con disegni o modelli dall'altra, non distinguendone (non doveva farlo in quella sede) la diversa rilevanza in costanza di accertamento doganale.
Gli accordi di licenza descrivono le caratteristiche del bene immateriale e ne riportano le modalità e i limiti di fruizione da parte del licenziatario, identificando i corrispettivi da riconoscere al licenziante (royalties). A tale previsione, si aggiunge nei modelli contrattuali più diffusi anche un riferimento indistinto alla remunerazione dell'artwork o del design (cosiddetti apporti). Ne discende un effetto assorbente della rilevanza delle prime sui secondi, con la conseguenza che l'eventuale recupero operato in sede di accertamento per presunta daziabilità dei diritti di licenza, si estende indebitamente anche ai corrispettivi pagati per gli apporti. Royalties e design, infatti, rappresentano due fattispecie diverse che, se opportunamente distinte in sede contrattuale, consentono di separare le sorti di daziabilità dei rispettivi pagamenti.
La disciplina doganale comunitaria, infatti, opera una chiara distinzione tra le due tipologie, giungendo a conclusioni molto diverse quanto alla daziabilità dell'una o dell'altra ipotesi. Per i diritti di licenza, la daziabilità è subordinata, innanzitutto, al fatto che il pagamento si riferisca alla merce importata. Inoltre, è richiesto, nei rapporti trilaterali, che il produttore/venditore chieda al licenziatario/importatore di pagare il licenziante. Se non c'è evidenza di tale richiesta negli accordi tra le parti, il diritto di licenza deve considerarsi certamente come non daziabile.
Per il design (o l'artwork) la norma doganale prevede, invece, una sola, e diversa, condizione di daziabilità legata alla circostanza che questi siano eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate. Vale a dire che laddove il titolare del design (o dell'artwork) disponga di un centro stile in Italia o in altro paese della Ue, la concessione verso corrispettivo di un cosiddetto «apporto» ad altro soggetto nazionale o comunitario, poi messo a disposizione di un produttore terzo per la realizzazione di un prodotto finito che sarà importato nella Ue, non deve essere considerata daziabile.
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