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Ispezioni, difesa in tempi stretti

del 14/11/2013
di: di Debora Alberici
Ispezioni, difesa in tempi stretti
Meno tempo ai cittadini per difendersi dalle procedure avviate dagli uffici delle imposte. L'amministrazione finanziaria può erogare le sanzioni fiscali anche prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla consegna del verbale di ispezione al contribuente. Non solo. L'atto impositivo è valido anche nel caso in cui siano violate le garanzie previste nello Statuto per la procedura di accertamento se l'accesso della polizia tributaria è avvenuto presso terzi.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25515 del 13 novembre 2013, ha accolto nel merito il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La Suprema corte dice senza mezze misure «che il mancato rispetto del termine dilatorio, di cui all'art. 12, riscontrato nella fattispecie concreta, non rende illegittimi gli avvisi di accertamento, stante l'inoperatività della tutela apprestata dal comma 7 ai casi in cui non vi è stato un processo verbale di constatazione nei confronti del contribuente, ma l'amministrazione si è avvalsa di verifiche compiute nei confronti di terzi».

Insomma, laddove il contribuente non è stato presente alle operazioni di verifica, nessun termine dilatorio potrà allo stesso essere concesso.

Sul fronte delle sanzioni, precisa poi Piazza Cavour, le norme previste nel nostro ordinamento lasciano intravedere l'esistenza di una disciplina speciale che esula totalmente dai criteri guida sanciti dall'articolo 12 dello Statuto.

La vicenda riguarda una Spa piemontese che aveva ricevuto un accertamento sulla base di una verifica della Guardia di finanza fatta presso clienti e fornitori. L'atto impositivo di imposta e sanzioni era stato emesso a meno di 60 giorni dall'accesso delle Fiamme gialle nei locali dei terzi collegati all'impresa. Sulla base di questa circostanza la difesa ha impugnato l'accertamento e la Ctp e la Ctr di Torino hanno accolto, annullando la pretesa fiscale dell'ufficio, sia per quanto concerne l'imposta sia per quanto concerne le sanzioni.

A questo punto l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione, ottenendo un verdetto opposto.

Per i Supremi giudici il contribuente ha garanzie ridottissime quando l'ispezione avviene presso un terzo, come in questo caso. La sezione tributaria ha deciso nel merito, non ritenendo opportuni altri accertamenti su come sono andati i fatti, e ha condannato la società a saldare il debito con l'Erario.

La questione è tutt'altro che pacifica. Infatti, la procura generale del Palazzaccio aveva chiesto al collegio di respingere il ricorso del fisco e di confermare l'invalidità dell'accertamento.

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