
Con tre diversi quesiti, l'Ugl ha chiesto di sapere se: 1) è obbligatorio il documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari; 2) se vada osservato l'obbligo in particolari casi di costruire pareti fino all'altezza di 1 metro dal pavimento (punto 1.3.6 dell'allegato IV del T.u. sicurezza approvato dal dlgs n. 81/2008); 3) se possano essere predisposti gli spogliatori e gli armadi per il vestiario a favore del personale di polizia penitenziaria. Il T.u., spiega la commissione, relativamente ad alcune attività, tra cui quella svolta nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, stabilisce che le norme di sicurezza «sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzative» sulla base di appositi decreti ministeriali di attuazione. E stabilisce, inoltre, che, in attesa di tali decreti, sono fatte salve i vecchi provvedimenti attuativi del dlgs n. 626/1994.
È sulla base di tanto che la commissione risponde ai tre quesiti, precisando che: 1) la valutazione dei rischi va effettuata tenendo conto delle particolari esigenze individuate dal dm n. 388/1997 (pericoli di fuga, aggressioni, incolumità del personale o dei detenuti ecc.); 2) con riferimento alle superfici vetrate si applica quanto previsto dal citato punto 1.3.6 dell'allegato IV del T.u. sicurezza (tra cui la necessità che non superino il metro di altezza dal pavimento); 3) la predisposizione degli spogliatoi degli armadi è una decisione conseguente alla valutazione dei rischi, effettuata tenendo conto delle predette particolari esigenze.