
Rispetto a una precedente ordinanza del Tar Lazio che aveva dichiarato il difetto di competenza, come sottolinea il legale dell'Istituto previdenziale, Massimiliano Brugnoletti, il Tribunale civile di Roma ha smontato tutte le censure degli inquilini di via Tizzani, entrando nel merito delle stesse. Il giudice ha difatti chiarito che gli immobili oggetto di vendita non appartengono più a Cnpr e che, per tale motivo, non possa applicarsi la normativa per gli enti pubblici (come chiarito dall'articolo 1, comma 38, della legge 234/2004).
«Infine», conclude Brugnoletti, «il Giudice ha concluso affermando che, anche qualora si ipotizzasse, per assurdo, che la Cnpr fosse tutt'oggi un ente pubblico previdenziale proprietario degli immobili, la determinazione del prezzo degli stessi rientrava nella piena discrezionalità della Cassa e un'eventuale non corrispondenza «al prezzo di mercato» del prezzo di vendita non avrebbe integrato la violazione del diritto soggettivo degli inquilini». La dismissione immobiliare dell'istituto pensionistico era già stata al centro di una interrogazione parlamentare presentata dal Movimento cinque stelle prima dell'estate e alla quale aveva risposto il sottosegretario (Lavoro) Carlo Dell'Aringa per chiarire che l'operazione è stata preventivamente approvata dai ministeri vigilanti e quindi è legittima.
«Questa sentenza», ha commentato Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, «aggiunge un ulteriore importante punto fermo nei ripetuti tentativi di invadere l'autonomia gestionale delle Casse. Gli enti esercitano la solidarietà attraverso frequenti accordi di solidarietà con i sindacati degli inquilini ma non possono essere contestate nella loro funzione primaria di tutela del rendimento del patrimonio immobiliare».