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Benefici fiscali Iva, deciderà la Corte Ue

del 08/11/2013
di: Debora Alberici
Benefici fiscali Iva, deciderà la Corte Ue
Sarà la Corte di giustizia europea a stabilire se la mancata annotazione da parte dell'imprenditore degli acquisiti intracomunitari sugli elenchi riepilogativi ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali Iva. A rimettere gli atti è stata la Corte di cassazione che, con l'ordinanza interlocutoria n. 25035 del 7 novembre 2013, ha chiesto la soluzione della questione pregiudiziale.

Facciamo un passo indietro: nel 2008, con la sentenza C-95/07 la Cgue ha considerato incompatibile il sistema italiano previsto dall'articolo 70 del dpr 633/72, con l'articolo 90 del trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto le infrazioni relative all'Iva all'importazione risultano sanzionate più severamente di quelle concernenti l'Iva sulle cessioni di beni all'interno del paese. Ora la Cassazione chiede di sapere se questo principio è valido anche quando la violazione degli obblighi è totale, anche se non vi sono dubbi circa la posizione del contribuente tenuto al pagamento dell'imposta e del suo diritto alla detrazione. Ecco i termini della questione: «Dica la Corte se i principi dichiarati dalla Cgue con la sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07, siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e del suo diritto alla detrazione».

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