I dubbi delle amministrazioni sono derivati dalle pronunce giurisprudenziali in merito al comma 4, art. 24, del dlgs 286/98 che prevede l'ipotesi di conversione del permesso stagionale in quello per lavoro subordinato. Secondo i giudici, riporta la circolare, la norma richiede che il lavoratore stagionale straniero rientri nel proprio paese di origine solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso per lavoro stagionale per l'anno successivo. Mentre per la conversione del permesso di soggiorno «devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo per condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi».
Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, comma 5, del dlgs 286/98 «in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine». Di conseguenza, spiega la circolare, i riscontri degli uffici in fase di conversione del permesso di soggiorno si limiteranno a verificare la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).
