
Ad avviso del Supremo collegio, invece, la mera regolarità formale dei documenti contabili non è sufficiente a fondare il diritto alla detrazione o al rimborso della imposta fatturata, che richiede pur sempre che alla rappresentazione documentale corrisponda l'esistenza di una reale operazione economica. Con la conseguenza che, se eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come inesistente a fini fiscali e dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta assolta con la fattura, tale diritto può invece essere efficacemente contestato laddove, attraverso l'esame della volontà negoziale delle parti e in relazione agli elementi fattuali inerenti la fase della stipula e della esecuzione dell'accordo, emerga la natura elusiva della operazione (simulazione assoluta) o l'intento fraudolento delle parti in quanto diretto a dissimulare una operazione soggettivamente od oggettivamente inesistente. In altri termini, o il fisco riesce a provare che la compravendita è stata simulata fin dall'inizio o il tributo fatturato rientra nel beneficio fiscale a prescindere dal versamento del prezzo.