
Indagini fiscali. La polizia tributaria potrà intervenire nei rapporti tra moglie e marito. All'interno del codice civile viene inserita la regola sui poteri di indagine su redditi e patrimoni dei genitori ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento dei figli. In base a questa disposizione, se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risulteranno sufficientemente documentate, il giudice potrà disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Figli tutti uguali. Nero su bianco il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce gli stessi effetti successori nei confronti di tutti i parenti, allo stesso modo in cui li produce la filiazione nel matrimonio. A dichiarare la propria soddisfazione per l'esito dei lavori parlamentari, il relatore al decreto in Commissione giustizia a Montecitorio, Alessia Morani (Pd): «In questo modo verranno eliminate dalla legislazione vigente tutti i riferimenti ai figli legittimi e naturali, a favore dell'unico concetto di figlio», ha spiegato a ItaliaOggi la Morani, «nei casi di adozione di persona minorenne, inoltre, lo stato che verrà acquisito è quello di figlio nato nel matrimonio».
Mantenimento dei rapporti. All'interno del decreto sono state, inoltre, inserite due disposizioni volte a garantire la continuità dei rapporti familiari. La prima, in particolare, tutela i diritti degli ascendenti dei minori. La disposizione prevede che, in caso di separazioni o divorzi, gli ascendenti possano direttamente adire il giudice al fine di veder garantito il diritto al mantenimento dei rapporti significativi con i minori. La seconda disposizione, invece, tutela le famiglie indigenti attraverso l'instaurazione di un flusso costante di informazioni dal magistrato all'ente locale. È, infatti, previsto che il giudice segnali ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Il tutto, al fine di garantire la permanenza del minore nel proprio nucleo, attraverso l'attivazione dei servizi competenti.
Diritto di ascolto. Sancito il diritto del figlio minore, anche prima dei 12 anni nei casi in cui sia sufficientemente maturo, di essere ascoltato di fronte al giudice nei casi di separazione, divorzio o riguardanti, in ogni caso la sua sorte.
Responsabilità genitoriale. Eliminato, infine, il concetto di potestà genitoriale, a favore del concetto di responsabilità genitoriale. Quest'ultima sarà a carico di entrambi i genitori e dovrà essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il tutto, fino alla nuova linea di demarcazione dell'indipendenza economica che andrà a sostituire il vecchio tetto dei 18 anni.
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