
Molte le località turistiche che hanno optato per tale forma di tassazione: dalla Sardegna (a La Maddalena si paga 1 euro a testa tra il 1° luglio e il 30 settembre) alla Sicilia (a Favignana 1,5 euro), dalla Toscana (1 euro anche all'Isola d'Elba) alla Campania (a Capri 1,5 euro). La norma del 2012 ha fornito un primo elenco di contribuenti esenti: i residenti nel comune isolano, i soggetti che vi si recano per motivi di lavoro, gli studenti pendolari e le famiglie che sull'isola possiedono seconde case già assoggettate a Imu. Ferma restando la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori agevolazioni o esenzioni.
Le modifiche apportate dal dl n. 126/2013 riguardano principalmente l'importo del prelievo massimo: da 1,5 euro si passa a 2,5 euro, con la possibilità di salire a 5 euro in alcuni periodi dell'anno (presumibilmente le fasce di altissima stagione). Il ticket di ingresso continuerà a essere riscosso da chi presta servizi di navigazione, insieme al prezzo del biglietto, ma la platea dei sostituti d'imposta si amplia: non più soltanto le compagnie di linea, bensì anche le «imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso l'isola». Si riduce così la disparità di trattamento tra chi utilizza vettori di linea e chi soggetti privati charter.
Proprio tale possibile discriminazione dei turisti, legata al mezzo con il quale essi raggiungono l'isola, è alla base di un contenzioso amministrativo che si è venuto a creare tra gli enti locali e il Mef. Il regolamento varato dal comune di Capraia Isola per esempio è stato stoppato dal Tar di Firenze, nella sentenza n. 2058/2012, proprio perché estendeva l'applicazione dell'imposta anche ai passeggeri dei vettori occasionali (per esempio le minicrociere). Mentre in Sicilia i giudici amministrativi di Catania, con l'ordinanza n. 148/2013, hanno dato ragione al comune di Santa Maria Salina. Il nuovo dettato normativo supera il problema, includendo tra i soggetti passivi del tributo tutti i passeggeri che raggiungono le località isolane su imbarcazioni che trasportano persone con finalità commerciali, anche se diversi da traghetti e aliscafi. Invariato l'impianto sanzionatorio: l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del vettore (responsabile dell'imposta con diritto di rivalsa sul cliente) sarà punita con una sanzione dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Il mancato, ritardato o insufficiente versamento sconterà invece la sanzione del 30%.