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Demansionamento esentasse

del 23/03/2010
di: di Debora Alberici
Demansionamento esentasse
Non sono imponibili le somme percepite dal lavoratore a titolo di danno da demansionamento.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6754 del 19 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un contribuente sottolineando come è soggetto a imposte il denaro percepito dal dipendente a titolo risarcitorio soltanto quando «abbia la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi».

Insomma, restano fuori dal prelievo fiscale anche le indennità elargite dall'azienda «a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro esigibile».

La decisione di Piazza Cavour si incardina perfettamente in una giurisprudenza consolidata secondo cui «in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile, ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi». La vicenda riguarda un dirigente che aveva percepito dall'azienda un'indennità di oltre 150 mila euro. Nella causale la somma di denaro era stata corrisposta come «danno da demansionamento». L'azienda aveva versato 60 mila euro al fisco come ritenuta fiscale di quanto corrisposto nella transazione fatta col dirigente. Lui aveva chiesto il rimborso. Dopo il silenzio rifiuto aveva presentato ricorso al giudice tributario. La commissione tributaria provinciale di Milano lo aveva respinto. Stessa sorte in secondo grado. A questo punto il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, lo ha vinto. La sezione tributaria lo ha accolto con rinvio. Ora gli atti torneranno a Milano dove i giudici dovranno rivalutare il caso alla luce di quanto stabilito dalla Suprema corte.

Di diverso avviso la Procura generale di Piazza Cavour che aveva chiesto, invece, di bocciare il ricorso del lavoratore.

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