
Il notaio aveva registrato l'atto con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (168 euro). Tuttavia, qualche tempo dopo l'Agenzia delle entrate aveva riliquidato le imposte e chiesto al notaio rogante il pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, in applicazione delle circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008.
Il notaio aveva quindi impugnato la rettifica, contestando l'applicabilità dell'imposta di donazione a qualsiasi tipologia di trust. Tesi condivisa dai giudici milanesi, secondo i quali la normativa è chiara: «Rispetto ai negozi istitutivi di trust, mentre il legislatore li ha sottoposti alle imposte dirette con la legge n. 286/2006, non ha inteso richiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni, dimostrando la volontà di esclusione da questa categoria di imposte il particolare negozio del trust». Né può essere sufficiente una circolare dell'amministrazione a giustificare la rettifica, in quanto i documenti di prassi «hanno il solo e unico scopo di orientare gli uffici accertatori», si legge nella sentenza, «ma non sono, in nessun caso, opponibili ai cittadini contribuenti perché non hanno forza di legge». Il ricorso viene quindi accolto e gli avvisi di liquidazione annullati, facendo segnare un ulteriore precedente nella giurisprudenza in materia di tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette (tema al quale il Consiglio nazionale del notariato ha peraltro dedicato lo studio n. 58-2010/T).
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