
Il consiglio ricorda che ai sensi dell'art. 37 del dlgs 546/1992 la sentenza è pubblica nel momento in cui il segretario dà atto del deposito. E poiché il successivo art. 38 disciplina solo il rilascio di copia alle parti, per il prelievo da parte di soggetti diversi «soccorre l'art. 744 del codice di procedura civile», evidenzia il Cpgt. Tale norma dispone che i cancellieri sono tenuti, eccettuati i casi determinati ex lege, «a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti». Pertanto le segreterie sono obbligate a rilasciare i duplicati, ovviamente nel rispetto delle norme sulla privacy e a fronte del pagamento dei diritti da parte del richiedente.
© Riproduzione riservata