Scopo della proposta, che si basa sull'art. 114 del trattato di funzionamento dell'Ue, concernente il ravvicinamento delle legislazioni sul mercato interno, è di eliminare gli ostacoli all'accesso agli appalti pubblici transfrontalieri e gli impedimenti al commercio, migliorando le condizioni per il funzionamento del mercato interno. Dall'emanazione della direttiva, gli stati membri avrebbero poi quarantotto mesi per allinearsi.
L'Italia dovrebbe rivedere la normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, faticosamente arrivata al traguardo dopo sei anni con il regolamento del 2013, attuativo della legge del 2007, e oramai prossima all'operatività. Normativa che, in deroga alle disposizioni generali della legge Iva, secondo le quali è fattura elettronica quella emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico, stabilisce infatti un preciso standard per i fornitori delle pubbliche amministrazioni. Secondo l'allegato A al regolamento approvato con il dpr n. 55 del 2013, infatti, la fattura elettronica alla p.a. dovrà essere rappresentata esclusivamente in formato xml, sottoscritto con firma elettronica o digitale e dovrà essere trasmessa attraverso uno dei canali prestabiliti.
La proposta della commissione (COM 449 del 26 giugno 2013), arrivata peraltro poche settimane dopo la pubblicazione sulla G.U. del 22 maggio 2013 del regolamento n. 55, ma preceduta da «ampie consultazioni con le parti interessate», fra cui due riunioni di lavoro a settembre 2012 e a marzo 2013, potrebbe dunque costringere a modificare la normativa e soprattutto il complesso apparato tecnico oramai in rampa di lancio.
Si ricorda che l'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, impone la forma esclusivamente elettronica per l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome. L'elenco delle amministrazioni coinvolte è molto lungo: comprende infatti tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato, individuati periodicamente dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 196.
L'obbligo non contempla eccezioni (salvo che, momentaneamente, per gli operatori non residenti): riguarda tutti i soggetti, pubblici o privati, che emettono fatture per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle predette amministrazioni, quale che sia la loro natura (società, associazioni, imprese individuali, professionisti) e il loro regime fiscale.
Il fornitore, anche avvalendosi di intermediari, emetterà la fattura elettronica in formato xml sottoscritto con firma elettronica o digitale e la trasmetterà al sistema di interscambio (Sis) gestito dall'agenzia delle entrate. Per le piccole e medie imprese, il ministero dell'economia dovrà mettere a disposizione gratuitamente sul proprio portale elettronico i servizi e gli strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche, mentre l'agenzia per l'Italia digitale dovrà offrire gratuitamente supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. A partire dal 6 dicembre prossimo, il sistema di interscambio dovrà essere messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche che volontariamente, e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. Dopo di che la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 6 giugno 2014 nei confronti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, mentre per le altre amministrazioni c'è un anno in più. Esclusi al momento gli enti locali, in attesa di disposizioni ad hoc.
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