
Gli artt. 11 e 12 del decreto evidenziano che i controlli del revisore dovranno essere effettuati secondo i principi di revisione internazionali, che in attesa di quelli adottati dalla Commissione europea, saranno quelli elaborati dagli ordini ed associazioni professionali. Non vi sarà quindi più un «controllo contabile» distinto dalla «revisione contabile» ma un'unica revisione definita «legale» a cui tutti i revisori (e i sindaci-revisori) dovranno attenersi.
Obblighi quindi, di effettuare la circolarizzazione finalizzata alla verifica dei crediti verso clienti, test- di cut-off sulla verifica della competenza, analisi a campione sulle giacenze di magazzino, sul valore delle partecipazioni, verifica sulla corretta capitalizzazione degli oneri pluriennali e dell'avviamento ecc. Tutte le verifiche effettuate dovranno risultare dalle carte di lavoroche insieme alla copia dei documenti consultati dovranno essere conservate per un decennio. L'articolo 14, ha uniformato la relazione del revisore per ogni società (anche se le differenze fra i contenuti dell'art. 156 del Tuf e dell'art. 2409-ter c.c. erano ormai solo di carattere formale) ma soprattutto ha dato alla relazione del revisore una funzione che fino ad oggi essa non aveva. D'ora innanzi, infatti, sarà dalla data di redazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione, e non dalla cessazione dell'incarico del revisore, che decorrerà il termine quinquennale per l'azione di risarcimento nei confronti del revisore.