Quindi per il periodo tra il 19 dicembre 2012 e il 31 ottobre 2013 le regole sulla posta elettronica certificata vigevano soltanto per le procedure concorsuali non pendenti alla data del 19/12/12 e per quelle pendenti per le quali i preposti avevano effettuato le comunicazioni previste dagli articoli 92,, 171, 205 l.f. e articolo 22 del decreto legislativo 270/1999.
È opportuno ricordare che il curatore (per il fallimento), il commissario giudiziale (per il concordato preventivo), il commissario liquidatore (per l'amministrazione coatta amministrativa) e il commissario giudiziale (per l'amministrazione straordinaria), le procedure concorsuali alle quali le regole Pec si applicano dal 31 ottobre, erano tenuti a comunicare ai creditori la Pec della procedura entro il 30 giugno 2013 invitandoli a trasmettere, entro tre mesi, il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni successive avvertendoli: a) di rendere nota ogni successiva variazione; b) che in caso di omessa indicazione ovvero di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni successive saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
È necessario sottolineare che l'obbligatorietà delle regole Pec dal 31 ottobre impone a coloro che intendono presentare la domanda di ammissione al passivo o di rivendica restituzione (tardiva ex art. 101 l.f.) l'invio esclusivo a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di Pec della procedura (che il curatore deve aver comunicata al registro delle imprese). La domanda deve essere debitamente sottoscritta, anche personalmente dalla parte, e, quindi non necessita del patrocinio legale. La domanda deve contenere, tra l'altro, l'indirizzo di posta elettronica certifica al quale il ricorrente intende ricevere tutte le comunicazioni successive.
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