
Ne consegue che, per i prossimi dieci mesi almeno si applicherà ancora il vecchio sistema di gestione dei rifiuti speciali. Che prevede:
- responsabilità pre Sistri per i produttori e i detentori di rifiuti;
- comunicazioni annuali di comuni e comunità montane alle camere di commercio sui rifiuti prodotti e conferiti, con tenuta dei relativi dati nel Catasto rifiuti, istituito presso le regionali Agenzie ambientali e di protezione del territorio;
- obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi. Ma anche facoltà di tenuta dei medesimi registri per i produttori di rifiuti non pericolosi;
- tenuta di un formulario di identificazione per enti e imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi.
In sostanza, spiega l'emendamento del governo, resteranno validi «gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, numero 205, nonché le relative sanzioni».
Di più; la camera dispone anche che «entro 60 giorni (dalla conversione in legge), con uno o più decreti del ministro dell'ambiente, sentiti il ministro dello sviluppo economico ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale». In sostanza, servirà un provvedimento ad hoc per definire, per filo e per segno, come dovrà avvenire il processo di tracciabilità telematica dei rifiuti, quando questi passino di mano in mano, da un mezzo di trasporto all'altro, fino alla destinazione finale.
Non solo. In base al decreto p.a., il ministro dell'ambiente deve varare entro il tre marzo 2014 un decreto, con cui definisce «le ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere» il Sistri.
Bene, l'emendamento del governo dispone che, col medesimo decreto si provveda «alla modifica e integrazione della disciplina», per adeguarla ai nuovi adempimenti; ma anche alla modifica e integrazione «delle sanzioni relative al Sistri» per coordinarle con l'estensione del Sistri a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale.
Non è finita. La camera ha recepito anche una riscrittura integrale degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico»; riscrittura inclusa nell'emendamento presentato dall'esecutivo. In particolare, questi dovranno essere tenuti da: enti e imprese produttori di rifiuti speciali e non; altri detentori di rifiuti; intermediari e commercianti di rifiuti; imprenditori agricoli ex art. 2135 cc produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Sono esclusi dal vincolo enti e imprese che aderiscono volontariamente al Sistri. E attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi «effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali».
Nel nuovo registro di carico e scarico dovranno essere annotate informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.
Annotazioni che dovranno essere fatte::
- per i produttori iniziali entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- per chi effettua operazioni di preparazione per riutilizzo entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni prima dell'avvio dell'operazione e entro 10 giorni dalla conclusione.
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