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Friuli, via dalle Asl il fardello delle Usl

del 20/03/2010
di: Debora Alberici
Friuli, via dalle Asl il fardello delle Usl
Anche in Friuli le Asl non dovranno più farsi carico dei debiti delle soppresse Usl. Lo ha sancito la Consulta che, con la sentenza 108 di ieri, ha bocciato l'art. 15, c. 2, della legge del Friuli-Venezia Giulia 19/2006, nella parte in cui non assicura la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31/12/94, risalenti alle Usl, e le attività poste in essere direttamente dalle Asl, conseguentemente non sottraendo queste al peso delle passività precedenti la loro istituzione. Non è la prima norma di questo genere che non passa l'esame di Palazzo della Consulta. Sono cadute sotto la scure dei giudici molte altre disposizioni che, in diverse regioni, non hanno previsto una separazione delle gestioni, sul piano economico, fra le vecchie Usl e le nuove Asl. Le motivazioni rese dai giudici sono sempre le stesse: infatti, si legge in sentenza, «l'art. 15 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006 non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della Asl e situazione debitoria della pregressa Usl tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle Usl debbono gravare sulle nuove Asl, né il legislatore regionale ha previsto strumenti normativi idonei “rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali”, tali da consentire ad uno stesso soggetto ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori». Questi principi, dice la Consulta, devono applicarsi anche in Friuli, nonostante lo Statuto speciale che prevede che «la competenza legislativa in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera è attribuita alla Regione con l'osservanza dei limiti generali indicati». Non solo. La disposizione normativa che conferisce la competenza legislativa in materia alla Regione autonoma ha una portata meno ampia rispetto a quella relativa alla «tutela della salute» contenuta nell'articolo 117 della Costituzione. Dunque, data la maggiore «estensione» che questa ultima disposizione garantisce, deve applicarsi quanto previsto nell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 vale a dire «la riconduzione delle attribuzioni [del soggetto] ad autonomia speciale in materia sanitaria all'art. 117, terzo comma, della Costituzione».

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