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Incentivi, Ape detraibile

del 18/10/2013
di: di Cinzia De Stefanis
Incentivi, Ape detraibile
Sì alla detraibilità delle spese tecniche per la redazione dell'attestato di prestazione energetica. In quanto l'Ape rappresenta la misura obbligatoria per l'accesso alle detrazioni fiscali del 55%-65%. Questa è la risposta fornita dall'Enea con la Faq n. 67 pubblicata in data 10 ottobre 2013. L'Enea ricorda che con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n 90 (che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia), l'attestato di certificazione energetica è stato soppresso e sostituito dall'attestato di prestazione energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n. 90 /2013, nei casi ove esso è previsto, per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l'attestato di prestazione energetica. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la circolare del MiSE del 7 agosto 2013, «fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.4 del decreto legge n.63 del 2013, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui al dpr 2 aprile 2009 n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce». Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell'attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di prestazione energetica non deve essere coinvolto nei lavori. Il comma 1-ter dell'art. 6 del dlgs. n 192 del 2005 modificato dal dlgs. 311/2006, sottolinea l'Enea, ha stabilito che dal 1° gennaio 2007 l'Ace di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 11 del decreto citato, fino all'entrata in vigore (25 luglio 2009) delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l'attestato di certificazione energetica.

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