Tetto a 100 mila euro per i compensi negli arbitrati. Estesa la giurisdizione esclusiva del Tar anche alla dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto. Divieto di stipula del contratto nei 35 giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto. Ricorsi al Tar entro 30 giorni con procedura più snella. Nuovo precontenzioso nelle procedure di gara per appalti e concessioni. Ammessi nelle commissioni di accordo bonario anche ingegneri e architetti iscritti all'albo professionale. Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto delegato, che attua l'articolo 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), e recepisce la direttiva ricorsi 2007/66/Ce, approvato ieri dal consiglio dei ministri, dopo il rinvio di una settimana fa per i necessari approfondimenti tecnici chiesti dal ministero dell'economia. Il provvedimento prevede numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/06) che attengono anche all'istituto dell'arbitrato. In particolare, il testo prevede la facoltatività dell'arbitrato per entrambe le parti e, nell'ottica del contenimento dei costi, stabilisce che si possa anche evitare di nominare il segretario. Per i compensi degli arbitri varranno le norme del dm n. 398/2000 e si conferma il dimezzamento previsto dalla legge n. 14/2009. A tale riguardo il ministero dell'economia, Giulio Tremonti, ha avuto modo di precisare che l'istituto dell'arbitrato negli appalti «resta ma l'importo che prenderanno gli arbitri viene definito in modo ragionevole ed imponibile; la cifra massima, ha spiegato, che riguarda l'intero collegio e i giudici sarà di 100 mila euro». Strettamente connessa alla direttiva europea è la disciplina sulla stipula del contratto, vietata nei 35 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva, salvo eccezione per gli accordi quadro (articolo 59 del Codice) e per le ipotesi di appalti che seguono un sistema dinamico di acquisizione (articolo 60 del Codice). Il termine (cosiddetto di stand-still) si riduce se è stata impugnata l'aggiudicazione definitiva con richiesta di sospensione cautelare: nei venti giorni successivi alla notifica del ricorso non si può stipulare, a condizione però che intervenga la sospensiva o la decisione di merito in primo grado. Il decreto prevede anche (con un nuovo articolo 79-bis) l'avviso volontario per la trasparenza preventiva che consente alla stazione appaltante di dare notizia dell'avvenuta aggiudicazione (e del nominativo dell'aggiudicatario) di una procedura non soggetta a preventiva pubblicazione di un bando di gara e delle motivazioni per cui non è stata effettuata la pubblicità. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso si potranno impugnare le aggiudicazioni relative a queste procedure, per le quali è mancata la fase di pubblicità del bando. Il decreto incentiva l'accordo bonario, stabilendo che si può fare luogo ad arbitrato, ovvero a giudizio ordinario, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, a seguito di un effettivo esperimento dello stesso e di una effettiva trattativa tra le parti (oggi il ricorso all'arbitrato è possibile anche in caso di inerzia delle parti nella procedura di accordo bonario). Sempre per incentivare il ricorso all'accordo bonario, si prevede la riduzione dalla metà ad un terzo dei minimi tariffari dei compensi spettanti alla commissione di accordo bonario. Aderendo a un rilievo del Consiglio di stato si ammettono a fare parte delle commissioni di accordo bonario anche ingegneri e architetti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di presidente del collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 241, comma 5, del Codice. In attuazione della recente decisione della Cassazione n. 2906/10 (si veda ItaliaOggi di ieri) si estende la giurisdizione esclusiva del Tar anche alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e si prevede la relativa casistica. Il contratto rimane però efficace, anche in presenza di gravi violazioni, se c'è l'esigenza di rispettare esigenze imperative connesse ad un interesse generale.