La Suprema corte, si legge nella nota, ha sostanzialmente uniformato la platea dei lavoratori che possono fruire del congedo in argomento con quelli titolari dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992, mantenendo peraltro invariato sia l'ordine tassativo di priorità di tali soggetti (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella del soggetto disabile) che la necessità della convivenza col familiare in situazione di disabilità grave, requisiti non richiesti al referente unico che fruisce dei permessi previsti nella stessa legge n. 104/1992.
Il messaggio, che annuncia l'implementazione di una nuova procedura con la creazione di uno specifico archivio, fornisce tra l'altro alcune precisazioni relative all'attività part-time. Nel caso di rapporto di lavoro part-time verticale o misto, il numero delle giornate di congedo fruibile nell'arco della vita lavorativa, fissate in n. 730 (due anni), è riproporzionato in ragione della percentuale di prestazione lavorativa, come indicato dal Dipartimento della funzione pubblica con nota del 12 settembre 2012.
La nota conclude precisando che nel caso di part-time verticale o misto con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, verranno conteggiate a titolo di congedo straordinario soltanto le giornate in cui è prevista da contratto la prestazione lavorativa; nel caso di fruizione in modalità continuativa, saranno conteggiate a titolo di congedo anche tutti i sabati e tutte le domeniche ricadenti nel periodo nonché le eventuali festività infrasettimanali, se coincidenti con giornate in cui è dovuta la prestazione.
