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Iva agevolata sulle opere per la banda larga

del 17/10/2013
di: Franco Ricca
Iva agevolata sulle opere per la banda larga
Via libera all'aliquota Iva agevolata del 10% sulle infrastrutture per realizzare la banda larga. L'assimilazione di tali opere a quelle di urbanizzazione primaria, disposta dalla legge, vale anche ai fini fiscali. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013, secondo cui lo stesso principio deve applicarsi ai lavori per realizzare i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, ai quali la precedente risoluzione n. 41 del 2006 aveva invece negato l'agevolazione sul presupposto della tassatività, ai fini fiscali, dell'elencazione delle opere di urbanizzazione fornita dalla legge n. 847 del 1964 e ripresa nell'art. 16 del dal dpr 380/2001. In definitiva, tale elencazione non è un «numero chiuso», ma è suscettibile di ampliamento. La questione riguardava l'applicabilità dell'aliquota del 10%, prevista dal n. 127-quinquies della tabella A/III del dpr 633/72 per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge n. 847/64, integrato dall'art. 44 della legge n. 865/71, alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, che l'art. 2, comma 5, del dl n. 112/2008 qualifica «a ogni effetto» opere di urbanizzazione. In proposito, il ministero delle infrastrutture, interpellato dall'Agenzia, ha osservato che, secondo l'art. 16 del dpr 380/2001, che tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione; l'art. 86 comma 3, del dlgs 259/2003 stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al predetto art. 16; da ultimo, l'art. 2, comma 5 del dl 112/2008 dispone in senso analogo con riguardo alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Sulla portata di queste assimilazioni, prosegue il ministero, la Corte costituzionale (sent. n. 336/2005), ha statuito che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, al pari dell'analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato art. 16, commi 7 e 7-bis del dpr n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare in materia. Alla luce di queste argomentazioni, l'Agenzia conclude che allorquando il legislatore richiami il testo del dpr 380/2001 per introdurre altre opere da assimilare a quelle di urbanizzazione già elencate, il rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di Iva.

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