
La legge di Stabilità sancisce l'abolizione dell'Imu sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I proprietari di case di lusso continueranno a pagare l'imposta municipale e in più perderanno anche la possibilità di detrarre 50 euro per ciascun figlio a carico (fino a 400 euro). L'unica detrazione applicabile resterà quella di 200 euro per l'abitazione principale. Saranno assimilate alla prima casa (e quindi esentate dall'Imu) molte altre tipologie di immobili. Innanzitutto quelli posseduti da anziani o disabili lungodegenti che hanno trasferito la residenza in casa di cura. Poi, gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero (a condizione che non siano locati). E ancora, non pagheranno l'Imu le abitazioni concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale. Ma l'agevolazione opererà limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro oppure nel solo caso in cui chi riceve l'immobile in comodato appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15 mila euro. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola di esse.
Saranno infine esentati dall'Imu:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
- la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione o divorzio;
- l'immobile (e solo uno) posseduto, e non dato in affitto, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate e le Forze di polizia.
La tassa sui servizi sarà pagata non solo dai proprietari di immobili ma anche dagli inquilini (in misura compresa tra il 10 e il 30% secondo quanto stabilito dai comuni con regolamento), visto che il presupposto di imposta è «il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di unità immobiliari» con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare. Il versamento sarà in quattro rate trimestrali (16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre) ma i comuni potranno variare la scadenza e il numero delle rate di versamento e sarà consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Per la componente rifiuti si terrà conto delle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi (Tarsu, Tares). La tariffa sarà commisurata ad anno solare e, indipendentemente dai criteri di calcolo scelti dai comuni, dovrà assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio». I comuni potranno rimodularla in base agli standard qualitativi del servizio. Per esempio, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari da pagare non potrà superare il 40% del dovuto. Mentre se il servizio è stato effettuato «in grave violazione della disciplina di riferimento» o è stato interrotto in modo da cagionare pericoli per la salute delle persone, i sindaci non potranno chiedere più del 20% della tariffa.
© Riproduzione riservata