Invalidi civili. La novità interessa gli invalidi civili (cittadini affetti da minorazioni con una riduzione permanente della capacità di lavoro, a eccezione di invalidi di guerra, invalidi del lavoro e per servizio, ciechi e sordomuti) e, in particolare, la pensione d'inabilità cui hanno diritto in presenza d'invalidità totale (del 100%) e, come accennato, di un reddito non superiore a 16.127,30 euro nel 2013 (rivalutato ogni anno).
Solo il reddito personale. L'anno scorso l'Inps (circolare n. 149/2012), nel diffondere i dati sulle pensioni per il 2013, aveva recepito l'orientamento della Cassazione in base al quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale, si dovessero considerare non solo i redditi dell'invalido, ma pure quelli del coniuge. La novità suscitò polemiche, terminate solo con la marcia indietro dell'Inps in attesa, però, di una necessaria modifica normativa. Modifica che è arrivata con la legge n. 99/2013, come spiega l'Inps nel recente messaggio n. 15968/2013, che all'art. 10 fissa il nuovo principio «secondo il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'erogazione della pensione di inabilità civile (art. 12 legge n. 118/1971), assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido».
Rileva la casa di abitazione. Tuttavia, nel fissare il nuovo principio, la legge n. 99/2013 stabilisce pure che «il limite di reddito per il diritto alla pensione d'inabilità è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef...». Un'ulteriore disposizione che ha l'effetto di superare la vecchia norma sui criteri di individuazione dei redditi rilevanti per la verifica del requisito reddituale, di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969. La vecchia norma stabiliva, in particolare, che deve tenersi conto di tutti i redditi assoggettabili a Irpef, con esclusione di assegni familiari e casa di abitazione. Un'esclusione, l'ultima, ribadita più volte anche dalla Cassazione nei confronti dell'Inps (si veda tra le altre la sentenza n. 5479/2012), il quale invece pretende da sempre di doversi considerare nel reddito anche quello della casa di abitazione. Ad accontentare l'Inps ci ha dunque pensato adesso la legge n. 99/2013, con il nuovo principio che ha efficacia dal 23 agosto e anche per le domande di pensione d'inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto accertamento definitivo nonché ai procedimenti giurisprudenziali non conclusi con sentenza definitiva al 23 agosto, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla stessa data (23 agosto) senza pagamento di arretrati.
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