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Avvisi bonari illegittimi

del 10/10/2013
di: di Andrea Bongi
Avvisi bonari illegittimi
Sulla raffica di avvisi di irregolarità sull'imposta sostitutiva (si veda ItaliaOggi del 9 e del 1° ottobre) le software house e il garante del contribuente fanno sentire la loro voce. Secondo i produttori dei programmi dichiarativi la rateazione dell'imposta sostituiva dovuta per la rivalutazione degli immobili era consentita dalle specifiche tecniche diffuse dalle stesse entrate. Secondo l'Autorità di garanzia dei contribuenti della provincia autonoma di Trento gli avvisi in questione devono ritenersi illegittimi per violazione dell'articolo 10 della legge n. 212 del 2000.

Diverse le ragioni ma unica la sostanza: gli avvisi di irregolarità devono essere annullati sia a seguito della richiesta in autotutela da parte del contribuente che d'ufficio. Il mancato annullamento, secondo il garante, configurerebbe un'ipotesi di responsabilità per danni ex articolo 2043 del codice civile, a carico dell'amministrazione finanziaria.

Scorrendo la missiva inviata dal produttore di software si scopre che anche la procedura di pagamento telematico (F24OnLine) consentiva l'abbinamento fra il codice tributo 1824 e il numero di rate, anche fino a sei, senza segnalazione di alcun tipo errore. Anche lo stesso articolo 15 del dl 185/2008, istitutivo della rivalutazione dei beni immobili, poteva facilmente indurre in errore il contribuente. In particolare, per il tenore letterale del comma 22 dell'articolo stesso nel quale si fa riferimento alle modalità e termini di versamento delle imposte dovute a saldo e acconto nella dichiarazione dei redditi. Ma siccome proprio tali modalità di versamento prevedono espressamente la rateazione o la dilazione di trenta giorni per il pagamento della prima rata con tanto di maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ecco che il comportamento dei contribuenti appare davvero basato sull'affidamento e sulla buona fede.

Il garante, da parte sua, sottolinea inoltre la tardività del chiarimento delle Entrate giunto in risposta agli articoli pubblicati su ItaliaOggi e lo bolla come non in grado di inficiare la portata della generica formulazione contenuta nel sito internet al codice 1824.

Queste ultime prese di posizione (si vedano le lettere in pagina) testimoniano l'importanza della questione sollevata e la quantità degli interessi in gioco e di soggetti coinvolti. Su questa vicenda, che rivela purtroppo ancora una volta la distanza fra amministrazione e contribuenti, è a questo punto necessario, quanto prima, un chiarimento e un ripensamento delle Entrate.

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