
Zappalà ha illustrato i contenuti della direttiva 36/2005 e del decreto n. 206/2007 di recepimento della stessa: ha precisato che la direttiva europea ha avuto il merito di armonizzare le precedenti direttive sulla circolazione, in Europa, dei professionisti, chiarendo che «gli ambiti di applicazione della stessa sono solo ed esclusivamente le professioni regolamentate, e cioè le professioni il cui accesso, o esercizio o modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente al possesso di determinate qualifiche professionali».
La direttiva, quindi, secondo Zappalà, riguarderebbe solo le professioni che «possono esercitare l'attività intellettuale a seguito di una autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, e cioè una autorità od organismo delegato dallo stato a rilasciare il titolo, e solo dopo che si è realizzata una formazione regolamentata, cioè un ciclo di studi completato con tirocinio professionale ed esame di stato». «Zappalà», ha commentato Siliquini, «ha altresì chiarito che in tutti i paesi dell'Unione europea sussistono ordini o collegi, la cui iscrizione è obbligatoria per l'esercizio della professione, e a loro si rivolge specificatamente la direttiva; con l'art. 3 della stessa, agli ordini e collegi di Francia, Germania, Francia, Italia ecc., vengono assimilate, esclusivamente, le associazioni dell'Irlanda e del Regno Unito, nominalmente indicate nell'allegato n. 1 della direttiva 36/2005. Pertanto, al di fuori dell'elenco nominativo allegato, non vi possono essere in Europa altre associazioni riconosciute».