Tutto nasce da un pvc della Guardia di finanza, che aveva accertato in capo a una srl e al suo titolare la mancata contabilizzazione di ricavi e la deduzione di costi non inerenti. Le riprese tributarie avevano quindi formato oggetto di due distinti avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. Ma poiché nel corso della verifica le Fiamme gialle avevano individuato anche irregolarità formali, con riguardo a queste ultime l'ufficio aveva predisposto (seppur in un momento successivo) un ulteriore atto di contestazione, con l'irrogazione delle sanzioni. I due contenziosi si sono quindi instaurati in parallelo. Per decidere sul secondo (sanzioni), però, secondo i giudici siciliani non si può fare a meno di considerare gli esiti del primo. Gli accertamenti, si legge nella sentenza, devono infatti essere considerati quali «atti prodromici».
Con le sentenze nn. 364 e 365/05/12 la medesima Cpt aveva annullato le rettifiche, in quanto le modalità utilizzate dai militari erano state ritenute non corrette, per mancata allegazione dell'ordine di accesso e mancata esibizione delle prove testimoniali. Il collegio procede quindi a una «riunione indiretta» delle vicende. Per questo motivo anche l'atto recante le sanzioni viene annullato «poiché discende anch'esso da un pvc ritenuto illegittimo».
