
Nel caso sottoposto all'esame della Corte la macchina apparteneva a un istituto di credito che l'aveva data in leasing (in sentenza non viene specificato se l'uomo era un dipendente della banca). L'uomo, fermato dalla polizia stradale era risultato positivo all'alcool test. Così era scattato il sequestro e poi la sospensione della patente.
Inutile il ricorso in Cassazione della difesa secondo cui la macchina avrebbe dovuto essere restituita alla banca tanto più che l'automobilista non aveva più la patente. Ma la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale delle Libertà di Fermo. In particolare nel passaggio chiave della sentenza si legge che “è legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing. Infatti, tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v'è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto «appartiene» al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, «appartenenza» non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne».