Dietrofront della Cassazione sugli accertamenti integrativi: è valida una seconda rettifica Iva notificata al contribuente anche se i nuovi elementi di cui è venuto a conoscenza l'ufficio sono contenuti in un pvc precedente il primo accertamento. La sentenza 6459 del 17/3/2010 accoglie il ricorso del fisco. Prima di tutto, ricorda la sentenza, «costituiscono dati sopravvenuti», che legittimano l'accertamento integrativo, «anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma ignoti a quello che emette l'avviso di accertamento». Non solo. Rispolverando un vecchio principio i giudici hanno inoltre chiarito che «in tema di accertamento ai fini dell'Iva, l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 57, terzo comma, dpr 22/10/972, n. 633, che è disciplina posta a garanzia del contribuente, esige che nel secondo avviso notificato (con integrazioni o modificazioni) siano indicati non solo i «nuovi elementi», di cui è venuta a conoscenza l'Amministrazione, ma anche gli atti e i fatti attraverso i quali questi siano stati acquisiti. Ciò allo scopo di consentire un controllo sulla effettiva posteriorità dei «fatti» che hanno permesso all'amministrazione di acquisire i «nuovi elementi», idonei a giustificare la diversa pretesa fiscale”. Solo all'inizio di febbraio con la sentenza 2424 la Cassazione aveva affermato che l'accertamento invalido non può essere rinnovato.