
Presentazione modelli Intrastat. Il dm 22/2/2010 prevede che ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento:
- a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili per gli altri soggetti.
La circolare conferma che il superamento o meno della soglia di 50.000 euro va accertato distintamente per l'elenco delle cessioni/prestazioni rese e per quello degli acquisti/prestazioni servizi ricevute e, all'interno di ciascun elenco, distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Per quanto riguarda gli adempimenti del 2010, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti) si applica il principio della periodicità trimestrale per coloro che iniziano l'attività da meno di quattro trimestri; ciò in ragione del fatto che il 2010 è il primo anno dell'obbligo per le prestazioni. Pertanto, i soggetti tenuti a presentare gli elenchi solo per i servizi li presenteranno con cadenza trimestrale nel mese di aprile 2010, salvo il superamento della soglia di 50.000 euro nel corso dei primi tre mesi.
Quanto all'indicazione del numero e della data della fattura, richiesta nel modello Intrastat, l'agenzia chiarisce che occorre riportare i dati attribuiti dal committente nazionale in sede di autofatturazione o integrazione della fattura del fornitore.
In merito ai termini di presentazione stabiliti dal dm, infine, la circolare osserva che per gli elenchi di gennaio il termine è scaduto prima della pubblicazione del decreto (5/3/2010). Pertanto, in base allo statuto del contribuente, l'agenzia chiarisce che gli interessati dispongono di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto per adempiere all'obbligo di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010; fino alla scadenza di tale termine, ossia fino al 4/5/2010, i ritardi non saranno sanzionati (è da osservare che lo statuto dovrebbe coprire anche gli elenchi di febbraio). Con riguardo agli elenchi di gennaio, l'agenzia ricorda poi che eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati in base alla circolare n. 5/2010.
Inversione contabile. L'art. 17 del dpr 633/72, nella versione modificata dal dlgs 18/2010, innovando le regole precedenti, stabilisce che per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, quest'ultimo assume sempre la qualifica di debitore dell'imposta, che va applicata con il meccanismo dell'inversione contabile anche nel caso in cui il soggetto estero sia identificato o disponga di un rappresentante fiscale in Italia. Questa disciplina, secondo l'art. 5 del dlgs 18/2010, si applica alle operazioni effettuate dall'1/1/2010.
In base alla normativa comunitaria, tuttavia, l'inversione contabile è obbligatoria soltanto per le prestazioni di servizi generici; per le altre prestazioni e per le cessioni di beni l'obbligatorietà del meccanismo discende invece da una facoltà del legislatore italiano. Di conseguenza, nella circolare n. 58/2009 era stata anticipata, in attesa del recepimento, la sola modifica per le prestazioni generiche, con effetto dall'1/1/2010. Ciò premesso, l'agenzia osserva ora che, con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, effettuate o tra il 1° gennaio ed il 19 febbraio 2010, la sovrapposizione di norme ha determinato una situazione di rilevante incertezza in merito al comportamento da adottare; pertanto, in relazione a tali operazioni, l'agenzia ritiene corretto l'operato dei cessionari o committenti nazionali che abbiano assunto il ruolo di debitore d'imposta, anticipando il dlgs 18/2010. Qualora invece l'imposta sia stata addebitata dal fornitore estero, in base alla previgente normativa, l'agenzia chiarisce che non occorre operare alcuna variazione, dovendosi fare salvi i comportamenti dei contribuenti che, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile; in tale ipotesi, inoltre, l'agenzia non applicherà sanzioni e non contesterà il diritto alla detrazione del destinatario.