
COLLEGI SINDACALI
Nel provvedimento anche una norma sui collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche. In cui si prevede che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria. Come spiega la relazione, «la possibilità di individuare un proprio dipendente quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione».