
Incentivo all'esodo. L'art. 4, della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all'Inps la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori interessati devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro presenta domanda all'Inps accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L'accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell'Istituto. A seguito dell'accettazione dell'accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. I lavoratori, invece, dovranno richiedere all'Inps l'accesso alla pensione vera e propria durante l'ultimo mese di erogazione della prestazione.
La ricongiunzione. Su sollecito di alcuni uffici periferici, che chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità dei titolari della particolare prestazione di chiedere una seconda ricongiunzione di periodi assicurativi, l'Inps, come già detto, è nuovamente intervenuto sull'argomento sottolineando che tale possibilità è disciplinata dall'art. 4 della legge n. 29/1979, la quale stabilisce che tale richiesta può essere presentata:
- nel momento in cui il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;
- oppure all'atto del pensionamento. In questo secondo caso, la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Pertanto, conclude il messaggio, una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di dieci anni, può essere validamente presentata soltanto contestualmente alla domanda di pensione e non al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito.