A suggerire l'equiparazione delle due figure sono proprio i consulenti che, nello specifico, chiedono al ministero parere sull'uso del contratto di lavoro intermittente in relazione alla figura di «addetto all'attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro». Secondo i consulenti la predetta figura professionale, impiegata presso società specializzate nell'attività di inventario, può essere assimilata alle categorie dei “pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti”, contemplate al n. 6 della tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923, che è richiamata dall'articolo 40, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) nonché dal dm 23 ottobre 2004 che indica le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al lavoro a chiamata. Per il ministero il predetto punto n. 6 contempla categorie professionali impiegate nella quantificazione, sistemazione e organizzazione di differenti tipologie di merce verosimilmente in diversi periodi dell'anno. Una nozione equiparabile a quella degli addetti agli inventari nella misura in cui risultino incaricati di espletare una attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell'anno solare e/o fiscale.
