
Il ministero, prima di tutto, ricorda che la nuova procedura (art. 7 della legge n. 604/1966) ha come destinatari tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. Inoltre, si applica ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, anche se in ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, ai coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale. In secondo luogo il ministero richiama la circolare n. 3/2013 la quale ha precisato la non computabilità di alcune tipologie contrattuali ai fini del raggiungimento delle predette soglie dimensionali tra cui la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), nell'organico dell'utilizzatore. In conclusione, il ministero evidenzia l'inesistenza di deroghe per le agenzie di somministrazione che, pertanto devono ritenersi destinatarie dalla procedura obbligatoria di conciliazione, ovviamente, nel caso in cui sussistano i predetti requisiti dimensionali e in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione.