
Collegato lavoro. La novità proviene dal collegato lavoro che all'art. 41 ha previsto le nuove norme in materia di «responsabilità di terzi nelle invalidità civili». In particolare queste norme stabiliscono che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino alla concorrenza del loro ammontare dall'ente erogatore (ossia l'Inps) nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni (analoga azione di rivalsa è operante ai fini Inail, per le prestazioni erogate ai fini degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali). Per la determinazione del risarcimento il collegato lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, dava tempo 60 giorni ai fini dell'emanazione di un apposito decreto che fissasse il valore capitale della prestazione erogata.
Le tariffe. Invece ci sono voluti quasi tre anni per portare a termine la composizione delle tariffe, otto in tutto, una (tavola) per ogni tipo di prestazione d'invalidità e che consentiranno all'Inps di stabilire l'entità del danno e, quindi, del risarcimento dovuto.
La prima tavola riguarda gli individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento in qualità di invalidi civili totali; la seconda gli individui che acquisiscono il diritto alla pensione d'inabilità sempre in qualità di invalidi civili totali; la terza gli individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza in qualità di invalidi civili parziali; la quarta gli individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi assoluti ovvero il diritto all'indennità speciale in qualità di ciechi parziali; la quinta gli individui che acquisiscono il diritto alla pensione in qualità di ciechi assoluti o ciechi parziali; la sesta gli individui che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione in qualità di sordi; la settima gli individui che acquisiscono il diritto alla pensione sempre in qualità di sordi; infine l'ottava gli individui (minori di età) che acquisiscono il diritto all'indennità mensile di frequenza.
Il calcolo del risarcimento (azione di rivalsa). L'importo dovuto a titolo di risarcimento, spiega il decreto, è dato dal prodotto di tre fattori:
1) l'importo mensile della prestazione (pensione, assegno o indennità);
2) il numero di mensilità in cui la prestazione è erogata in un anno (in genere 13 per le pensioni, 12 per l'indennità di accompagnamento);
3) il coefficiente della tariffa fissato dall'Inps nelle otto diverse tavole, a seconda della prestazione erogata, e che dipende dal sesso e dall'età del beneficiario.
In caso di riconoscimento di più prestazioni, l'importo del risarcimento sarà pari alla somma dei singoli risarcimenti. In tabella è riportato l'esempio relativo a un incidente automobilistico a seguito del quale un uomo di 52 anni è diventato cieco con diritto a percepire la pensione e l'indennità di accompagnamento.