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Non si può bloccare la cassetta dell'evasore

del 21/09/2013
di: La Redazione
Non si può bloccare la cassetta dell'evasore
Più facile nascondere il denaro della frode fiscale. Infatti non può essere sequestrata la cassetta di sicurezza sulla quale l'evasore ha una delega a operare. Per far scattare la misura è necessario provare che l'intestazione a un parente dell'indagato sia fittizia.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38929 del 20 settembre 2013, ha accolto il ricorso della titolare di una cassetta di sicurezza in quanto la figlia, indagata in un procedimento per evasione fiscale, aveva una delega a operare.

Con questa interessante motivazione la terza sezione penale ha bacchettato il tribunale di Genova che non ha dato corretta applicazione al principio di diritto, enunciato in sede di legittimità, circa l'interpretazione del concetto di «disponibilità» di beni in capo al contribuente ai fini della confisca per equivalente di cui all'articolo 322-ter cod. pen. Per «disponibilità» deve intendersi, in particolare, la relazione fattuale del soggetto con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato, essendo sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi, che gli conferisce la disponibilità degli stessi. «È necessario, però, che venga dimostrata la discrasia fra la disponibilità sostanziale e l'intestazione formale del bene, attraverso una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi del carattere meramente fittizi del intestazione dei beni».

Infondato, invece, il primo ricorso presentato dalla donna con il quale si lamentava che, prima di sequestrare il suo patrimonio, le autorità avrebbero dovuto disporre misure sui beni della società i cui membri erano indagati per evasione fiscale. Sul punto è stato più volte chiarito in sede di legittimità che in ipotesi di reati tributari commessi dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., che abbia a oggetto beni appartenenti a società medesima, è illegittimo.

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