Una variazione rispetto alla giurisprudenza maggioritaria sta nel fatto che, secondo il garante, all'amministrazione destinataria dell'istanza spetta entrare nel merito della valutazione della richiesta e valutare se la richiesta del consigliere ha ad oggetto informazioni pertinenti con il mandato e, nel caso di dati sensibili, se le informazioni richieste sono indispensabili sempre per il mandato. In applicazione di questi principi il garante ha impartito stringenti prescrizioni con riferimento a due casi concreti, attinenti a dati sanitari. Nel primo caso il presidente di un consiglio regionale aveva chiesto di conoscere i nominativi del personale medico e infermieristico di Asl e ospedali giudicato inabile a svolgere alcune mansioni, e di visionare le certificazioni. Richiamando il principio di indispensabilità il garante ha prescritto l'oscuramento dei nominativi del personale inabile. In un secondo caso un consigliere regionale aveva richiesto alla Asl l'accesso alla cartella clinica di un paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Il garante ha disposto che il consigliere regionale può accedere alla cartella clinica del paziente, solo dopo avere interpellato l'interessato o il suo legale rappresentante. Quest'ultimo, infatti, può opporsi per motivi legittimi al trattamento di informazioni che lo riguardano.
Va osservato, tuttavia, che il Testo Unico per gli enti locali (dlgs 267/2000), all'articolo 43, si accontenta della semplice utilità dei dati (anche sensibili) richiesti dal consigliere e non pretende l'indispensabilità né disciplina l'interpello preventivo dell'interessato: la pronuncia del garante, quindi, innalza il livello di tutela del privato e restringe l'interpretazione dell'articolo 43 citato, in senso contrario a una giurisprudenza amministrativa di regola molto più lassista in considerazione della funzione pubblica svolta dal consigliere. Infine si nota che la valutazione di merito della pertinenza della richiesta attenua e di molto la regola della non necessità di motivarla: senza motivazione, infatti, non ci può essere motivato controllo dell'amministrazione.