Quindi era scattato il sequestro probatorio dei supporti informatici, anche se lui era solo indirettamente coinvolto nell'inchiesta penale sulla maxifrode fiscale di un gruppo di aziende. Inutile il suo ricorso alla Suprema corte che ha confermato la misura facendo una serie di interessanti precisazioni sul sequestro. Ad avviso della terza sezione penale del Palazzaccio, infatti, «se è pur vero che è illegittima l'adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi onde acquisire la notitia criminis in ordine a un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale, è altrettanto innegabile che il sequestro probatorio è, dal codice di rito penale, ricompreso tra i mezzi di ricerca della prova di cui al titolo 3° del libro III, sicché, proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde per qualificare come esplorativo il mezzo, è necessario che lo scandaglio probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare fondali fattuali non emersi in precedenza». In altri termini, il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è riconducibile a una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione della condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Anche la Procura generale della Cassazione, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 16 maggio, ha chiesto la conferma del sequestro.
