L'adempimento, a carico dei medici competenti o di fabbrica, è divenuto operativo dall'anno 2012 a seguito della pubblicazione in G.U. del citato decreto 9 luglio 2012, il quale ha disciplinato anche la cartella sanitaria e di rischio (allegato 3A) e ha previsto il modello da utilizzare per la trasmissione dei dati sanitari, ossia l'allegato 3B. Il decreto inoltre aveva previsto un periodo transitorio di 12 mesi, terminato il 25 agosto 2013, durante il quale è rimasta sospesa la sanzione a carico dei medici inadempienti alla trasmissione dei dati del 2012 entro il termine più lungo fissato al 30 giugno 2013 (sanzione da 1.000 a 4 mila euro).
Secondo il ministero guidato da Beatrice Lorenzin gli invii degli allegati 3B effettuati dai medici al 4 settembre attraverso la piattaforma Inail sono stati pari a 228.129, mentre i medici che li hanno effettuati solamente 3.513. Dunque nonostante la scadenza più lunga (30 giugno anziché 31 marzo 2013) non è andata bene la sperimentazione del nuovo obbligo. Per le associazioni dei medici competenti tutto è dipeso dalle difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma predisposta allo scopo dall'Inail, divenuta operativa solo dal 1° giugno: ciò avrebbe ostacolato se non impedito il regolare rispetto del termine. Per queste ragioni il ministero della salute ha deciso di concedere ai medici un ulteriore periodo di tempo per adempiere al nuovo obbligo. Il nuovo decreto, in vigore dall'11 settembre, stabilisce infatti che il primo invio dei dati tramite l'allegato 3B deve avvenire entro la scadenza del primo trimestre dell'anno successivo a quello nel quale c'è stata la costituzione della piattaforma da parte dell'Inail; e stabilisce che per i successivi appuntamenti annuali le singole scadenze si fissano sempre alla fine del primo trimestre dell'anno seguente. Poiché la costituzione della piattaforma Inail è avvenuta il 1° giugno la scadenza del primo appuntamento si fissa al 31 marzo 2014 per i dati dell'anno 2013. In tal modo, peraltro, c'è la decadenza (essendo di fatto abrogato) del primo obbligo di adempimento relativamente ai dati dell'anno 2012, con conseguente non sanzionabilità dei medici inadempienti (si ricorda, tuttavia, che l'invio dei dati resta comunque possibile fino al 30 settembre).
Il decreto, infine, prevede la possibilità che con successivi provvedimenti possano essere apportate modifiche agli allegati 3B e 3A e anche alle modalità di trasmissione. Relativamente ai contenuti, le associazioni dei medici evidenziano che, nell'ultima riunione tecnica presso il ministero della salute che c'è stata il 5 settembre, le società scientifiche hanno sostenuto che i dati raccolti non si prestano all'utilizzo ai fini epidemiologici e che esiste un rischio di un uso improprio ai fini di vigilanza. Due ragioni in più che, evidentemente, hanno spinto i ministeri a resettare le previgenti norme.
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