
La difesa dell'azienda aveva puntato sul fatto che l'uso delle fatture false era riconducibile esclusivamente al manager. Per questo aveva sollecitato il dissequestro delle somme depositate in banca. Sul punto della riconducibilità del conto intestato alla immobiliare alla disponibilità dell'amministratore l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale gli stessi sono nella sua disponibilità, è, ad avviso del Collegio di legittimità, in contrasto con le norme di diritto che regolano la materia. Infatti, si tratta di beni mobili appartenenti alla persona giuridica, di cui l'amministratore può disporre esclusivamente nell'ambito del mandato conferitogli ai fini della gestione societaria. Anche in tal caso può essere dimostrata la diretta riconducibilità delle somme esistenti sui conti al manager, in considerazione dell'eventuale natura fittizia della persona giuridica ovvero per avere utilizzato l'amministratore i soldi della società per suoi fini personali. «L'ordinanza, però, è del tutto carente della indicazione di elementi di valutazione sul punto, non essendo all'uopo sufficienti le argomentazioni afferenti alla ritenuta natura fittizia di alcune operazioni poste in essere dalla società». Per chiarezza la Cassazione sostiene inoltre che al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, derivanti dalle argomentazioni difensive in ordine alla inapplicabilità, nel caso in esame, dell'art. 19 dlgs 231/2001, è opportuno precisare che non si tratta di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società per reati tributari commessi dal suo amministratore nell'interesse della società medesima, ipotesi in relazione alla quale opera la preclusione della appartenenza delle somme direttamente al manager.