Accolto il ricorso dello studente: il libretto relativo al corso di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia è rimasto a lungo intonso probabilmente per motivi personali. Devono essere annullati sia il decreto rettorale che comunica al giovane la perdita della qualità di studente sia soprattutto il regolamento didattico dell'Ateneo, che va disapplicato in quanto risulta più restrittivo della stessa fonte normativa primaria. Inutile, per l'Università, invocare la cosiddetta legge Ruberti sull'autonomia didattica, che consente soltanto di mettere i paletti agli esami dei fuori corso: diverso è il caso della decadenza che impone di «rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate», ponendo legalmente nel nulla l'iter formativo universitario seguito: si tratta di una conseguenza di ampia portata che incide sul diritto allo studio, comprimendo fortemente la posizione dello studente.
È vero, l'autonomia delle Università scaturisce dall'articolo 33 della Costituzione, che attribuisce loro una potestà ordinamentale e statutaria, confermata dalla legge 168/89. Ma i margini di manovra entro i quali si muove l'Ateneo restano comunque contenuti nei «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (articolo 33, comma 5, della Costituzione): gli organi accademici, insomma, devono comunque coordinarsi con le norme di rango superiore sia antecedenti che successive alla legge 168/89. I regolamenti universitari presentano pur sempre una valenza «sub-primaria», in quanto il diritto per le istituzioni universitarie sussiste unicamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali. E le norme primarie non possono essere derogate in peggio dall'Ateneo: «L'autonomia universitaria», concludono i giudici, «si esplica e trova attuazione, a mezzo della potestà statutaria-regolamentare, nei limiti indicati dalla legge e in quegli ambiti che non siano coperti da riserva di legge». Spese di giudizio compensate.
