
L'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Lecce, infatti ha notificato alla maggioranza della popolazione leccese gli avvisi di accertamento con i quali ha proceduto alla rideterminazione del classamento e alla conseguente attribuzione della nuova rendita catastale delle unità immobiliari, basando la motivazione su presunti interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico.
Ecco che, la illegittimità di tali avvisi viene invocata dai contribuenti sulla base delle seguenti asserzioni:
- l'Agenzia avrebbe omesso l'indicazione e motivazione degli elementi assunti a base del provvedimento adottato;
- tutti gli immobili avrebbero subito l'imposizione indiscriminata di una classe superiore, rispetto a quella posseduta, senza alcuna valutazione delle oggettive differenze dei singoli immobili;
- sarebbe stata effettuata una revisione automatica, sorretta da frasi generiche e standardizzate, prive di riferimenti specifici al singolo immobile oggetto di revisione.
Giova ricordare a tal proposito che l'art. 1 del comma 335, della legge 311/2004 prevede l'attivazione, su richiesta dei comuni interessati, di processi di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane ubicate in microzone comunali, definite ai sensi del dpr n. 138/1998, che presentano carattere di anomalia in termini di rapporti tra il valore medio immobiliare, rilevato dal mercato, e il valore medio catastale, determinato con i criteri utilizzati ai fini dell'Ici, rispetto l'analogo rapporto medio calcolato su tutte le microzone comunali.
La revisione dei classamenti delle unità immobiliari è parziale perché interessa soltanto gli edifici presenti in una o più delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, a condizione che il rapporto tra il valore medio catastale si discosti per più del 35% dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali (il legislatore ha invece utilizzato il termine «significativamente»).
Ne deriva che i giudici leccesi con la sentenza in commento, hanno correttamente applicato la norma di disciplinante la revisione dei classamenti laddove non ravvisando dalla generica motivazione dell'atto impugnato le modalità di rilevazione dei valori medi, né gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, né la metodologia e la bontà dei sistemi di rilevazione, né la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, hanno annullato l'atto di riclassamento.
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