
Questo ha come conseguenza un indebito risparmio d'imposta nell'anno di riferimento ed è quindi un'elusione fiscale. La sezione tributaria precisa che, al di là del principio di continuità della contabilità che esonera in generale dal pagamento delle sanzioni, le aziende non possono gestire il bilancio come meglio credono per ottenere uno sconto d'imposta o per ritardarne il pagamento. Si versa pur sempre in ipotesi di abuso del diritto. Ciò perché l'adozione in continuità di bilancio di criteri contabili civilistici e/o internazionali in tanto è in grado di scriminare la violazione dei criteri fiscali, in quanto vi sia obiettiva e inevitabile incertezza tra i due i criteri. Altrimenti, chiunque, di fronte alle non poche diversità dei criteri fiscali, potrebbe confidare nell'adozione di criteri civilistici, se più favorevoli, e attendere l'eventuale azione per poi giustificare il proprio operato alla stregua dei principi in tema di continuità contabile. E poiché in questo caso non appare esistente una situazione di obiettiva incompatibilità o incertezza tra criterio ordinario e criterio fiscale la causa esimente in esame non avrebbe comunque potuto operare, restando piena la responsabilità amministrativa ai fini delle sanzioni della parte contribuente.