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Elude chi vuole scegliere quando pagare il tributo

del 14/09/2013
di: Debora Alberici
Elude chi vuole scegliere quando pagare il tributo
La contabilizzazione in bilancio di corrispettivi al solo scopo del rinvio del pagamento dell'imposta o di un risparmio fiscale è elusione fiscale. Infatti, al di là del criterio di continuità della contabilità, il contribuente non può scegliere quando pagare il tributo. Paga quindi le sanzioni la società che stipula una locazione con clausola di trasferimento di proprietà per posticipare il versamento dell'Iva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20975 del 13 settembre 2013, ha respinto il ricorso di un'immobiliare condannata a pagare le sanzioni fiscali per il ritardo nel pagamento dell'Iva in relazione a un contratto di locazione con clausola di trasferimento di proprietà. Insomma l'azienda avrebbe dovuto versare il tributo al momento della stipula e non al momento del rogito notarile per il trasferimento della proprietà degli immobili locati.

Questo ha come conseguenza un indebito risparmio d'imposta nell'anno di riferimento ed è quindi un'elusione fiscale. La sezione tributaria precisa che, al di là del principio di continuità della contabilità che esonera in generale dal pagamento delle sanzioni, le aziende non possono gestire il bilancio come meglio credono per ottenere uno sconto d'imposta o per ritardarne il pagamento. Si versa pur sempre in ipotesi di abuso del diritto. Ciò perché l'adozione in continuità di bilancio di criteri contabili civilistici e/o internazionali in tanto è in grado di scriminare la violazione dei criteri fiscali, in quanto vi sia obiettiva e inevitabile incertezza tra i due i criteri. Altrimenti, chiunque, di fronte alle non poche diversità dei criteri fiscali, potrebbe confidare nell'adozione di criteri civilistici, se più favorevoli, e attendere l'eventuale azione per poi giustificare il proprio operato alla stregua dei principi in tema di continuità contabile. E poiché in questo caso non appare esistente una situazione di obiettiva incompatibilità o incertezza tra criterio ordinario e criterio fiscale la causa esimente in esame non avrebbe comunque potuto operare, restando piena la responsabilità amministrativa ai fini delle sanzioni della parte contribuente.

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