Disciplina compiuta. Il Viminale ha un anno di tempo per organizzarsi meglio, a parità di risorse, uomini e mezzi, nelle questure. Di solito il termine massimo indicato per la conclusione del procedimento non risulta infatti rispettato. Secondo gli immigrati le questure rilasciano un altro titolo di soggiorno, a tempo determinato, mentre in altri casi la pratica risulta semplicemente sospesa; altre volte lo straniero è convocato e invitato a sottoscrivere un atto di rinuncia predisposto dalla questura, oppure ancora all'atto della convocazione dello straniero viene ritirata la ricevuta di presentazione della domanda.
Capita poi che gli interessati ottengano unicamente un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata biennale, senza alcun diniego formale dell'istanza concernente il permesso di soggiorno Ce di lungo periodo. Come che sia, le irregolarità devono esserci perché i giudici decidono per l'accoglimento della class action. Nessun dubbio che in questo caso sia esperibile il rimedio dell'azione di massa contro il ministero offerta dagli articoli 1 e 3 del dlgs 198/09: la disciplina dei termini di conclusione del procedimento è interamente compiuta a livello legislativo e regolamentare e deve dunque ritenersi che la scadenza sia stata predeterminata valutando la sussistenza o meno delle necessarie risorse economiche e strumentali.
Indebita ingerenza. Non trova invece ingresso l'altra domanda di sindacati e immigrati. Secondo i ricorrenti le strutture territoriali del Viminale, nel rilasciare il permesso di soggiorno di lungo periodo ai familiari dello straniero titolare dell'autorizzazione dello stesso tipo, dovrebbero uniformarsi alla giurisprudenza amministrativa secondo la quale il requisito del soggiorno legale in Italia per più di cinque anni dovrebbe essere accertato soltanto in capo al richiedente e non anche a ciascuno dei familiari conviventi. Ma la richiesta risulta inammissibile perché esula dall'ambito di applicazione della class action pubblica, così come disciplinata dal dlgs 198/09 e costituisce un'indebita ingerenza nelle prerogative della amministrazione. Spese di giudizio compensate fra tutte le parti in causa.
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