
Il fatto in concreto: dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria era emerso che i locali dell'associazione, seppure formalmente finalizzati all'esercizio di una palestra per i soci dell'associazione, venivano in realtà utilizzati come locale da ballo aperto a chiunque fosse intervenuto, essendo stata l'impiegata sorpresa a riscuotere dagli astanti il prezzo d'ingresso. Nei locali dell'associazione la difesa della ricorrente affermava che non era stato organizzato un pubblico spettacolo, trattandosi di una palestra dove fra le attività svolte erano previste anche lezioni di ballo. Era dunque un'associazione privata nella quale chiunque entrava era considerato socio e l'ingresso era aperto esclusivamente a essi, sì che non poteva ritenersi spettacolo pubblico quello che si svolgeva in un luogo riservato ai soci di un'associazione, anche se il numero dei soci era particolarmente elevato e la loro ammissione non era soggetta a forme rigide. Al contrario, secondo gli ermellini, sussiste il reato di cui all'art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un'associazione privata.