Nonostante i tempi stretti, però, gli emendamenti depositati in Commissione non sono stati pochi. Orientate, in particolare, a colpire le multinazionali del web, le proposte presentate dal Pd a firma di Ernesto Carbone. Queste mirano, sostanzialmente, a introdurre l'obbligo del pagamento delle imposte per le attività riferibili in qualsiasi modo all'Italia. A spiegare il contenuto degli emendamenti, il capogruppo Pd in Commissione Finanze, Marco Causi. «Il primo emendamento prevede che chiunque venda campagne pubblicitarie online erogate sul territorio italiano, debba avere una partita Iva italiana, incluse le operazioni effettuate mediante i centri media e gli operatori terzi. In questo modo sarebbero sottoposti a imposizione i banner pubblicitari, che danno introiti alle multinazionali». Più generico, invece, il secondo emendamento che prevede che anche in Italia si introducano sistemi di tassazione delle imprese multinazionali basati su adeguati sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale». A spiegare, invece, a ItaliaOggi quali correzioni andrebbero apportate al testo, Enrico Zanetti, (Sc), vicepresidente della Commissione. «A nostro avviso il progetto è corposo sia per quel che riguarda le linee guida per la riforma del catasto sia per quel che riguarda il prelievo fiscale, ma necessita di alcune integrazioni sotto il profilo della determinazione dei redditi d'impresa e della riscossione frazionata in pendenza di giudizio». Ecco quindi due proposte in questo senso. «Per quel che riguarda la determinazione dei redditi d'impresa vorremmo che questa passasse dal principio di competenza al principio di cassa», ha spiegato il deputato di Scelta civica, «mentre per quel che riguarda la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, il nostro obiettivo è fare in modo che questa prassi trovi applicazione solo per le vicende relative alle maggiori imposte accertate. In tutti gli altri casi, infatti, deve prevalere la presunzione di innocenza e, quindi, è necessario attendere quanto meno l'esito del giudizio di primo grado».
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