Il dl Imu, infatti, non ha risolto neppure la querelle sollevata dagli enti di edilizia sociale che hanno chiesto ai comuni la restituzione dell'imposta versata nel 2012. Tali richieste si fondano sulla presunta spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i), del dlgs 504/1992. Tale disposizione esonera dal pagamento gli immobili utilizzati da enti non commerciali ai fini dello svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e ora anche di ricerca scientifica. L'esenzione è stata circoscritta dall'art. 91-bis del dl 1/2012 alle sole fattispecie in cui i predetti soggetti operano con modalità non commerciali. La stretta è stata tradotta in termini operativi dal decreto del Mef 200/2012, che ha anche imposto la revisione degli statuti dei soggetti che aspirano a beneficiare dell'esenzione, per adeguarli ai nuovi presupposti normativi richiesti per averne diritto. Diversi ex Iacp hanno quindi provveduto a adeguarsi e ora si sono presentati alla cassa per ottenere il rimborso di quanto pagato.
Alcuni sindaci sono passati al contrattacco, sostenendo che l'esenzione non può applicarsi agli enti di edilizia sociale in quanto, alla luce del diritto vivente (cfr, per esempio, Cass. n. 28160/2008), il beneficio non è subordinato solo al requisito oggettivo della destinazione dell'immobile a una delle suddette attività, ma anche quello soggettivo dell'utilizzazione «diretta» da parte del soggetto passivo.
Tuttavia, la necessità della duplice condizione «soggettiva e oggettiva» è stata esclusa dalla risoluzione delle Finanze n. 4/Df del 4 marzo 2013, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie degli immobili concessi in comodato gratuito.
Lo strumento per risolvere la controversia poteva essere il dl 102/2013, ma questo si limita a equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle coop a proprietà indivisa e (dal 2014) gli alloggi sociali aventi i requisiti di cui al dm 22 aprile 2008. Per gli immobili assegnati dagli Iacp e dagli enti aventi analoga finalità è prevista solo la possibilità di fruire della detrazione per la prima casa. Il contenzioso, quindi, è destinato a proseguire.
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